IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco
dei provvedimenti di congelamento e di confisca; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021,  e
in particolare la disposizione di cui  all'articolo  12,  concernente
principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale e'
stata data attuazione alla  decisione  quadro  2006/783/GAI  relativa
all'applicazione del principio  del  reciproco  riconoscimento  delle
decisioni di confisca; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, con il  quale
e' stata data  attuazione  alla  decisione  quadro  2003/577/GAI  del
Consiglio, del 22 luglio 2003,  relativa  all'esecuzione  nell'Unione
europea  dei  provvedimenti  di  blocco  dei  beni  o  di   sequestro
probatorio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE)
2018/1805 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  14  novembre
2018, relativo  al  riconoscimento  reciproco  dei  provvedimenti  di
congelamento e di confisca, di seguito denominato  «regolamento»,  la
trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione dei  provvedimenti  di
sequestro  e  di  confisca  sono  disciplinati   dalle   disposizioni
seguenti. Per quanto non  espressamente  previsto,  si  applicano  le
disposizioni  del  codice  di  procedura   penale   e   delle   leggi
complementari in quanto compatibili. 
  2.  Fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  3,  paragrafo  1,  8,
paragrafo  1,  lettera  e),  e  19,  paragrafo  1,  lettera  f),  del
regolamento, il riconoscimento e l'esecuzione sono  subordinati  alla
condizione  che  i  fatti  che  hanno  dato  luogo  all'adozione  dei
provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla
legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o  dalla
qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico  dello  Stato
di emissione. 
  3. Ai certificati di sequestro o di confisca  trasmessi  all'Italia
per il riconoscimento e l'esecuzione e'  sempre  allegata  una  copia
autentica del provvedimento di sequestro o di  confisca.  L'autorita'
di   esecuzione   puo'   comunque    richiedere    la    trasmissione
dell'originale, ove necessario ai fini della decisione. 
  4. Ferma la possibilita' di trasmissione  diretta  dei  certificati
tra autorita' di emissione e autorita' di  esecuzione,  il  Ministero
della giustizia e' autorita'  centrale  ai  sensi  dell'articolo  24,
paragrafo 2, del  regolamento.  Nei  casi  di  trasmissione  diretta,
l'autorita' giudiziaria nazionale  informa,  a  fini  statistici,  il
Ministero  della  giustizia  dei  provvedimenti  di  sequestro  e  di
confisca ricevuti o trasmessi  per  l'esecuzione.  Quando  riceve  un
certificato di sequestro da un'autorita'  appartenente  a  uno  Stato
membro   che   non    partecipa    alla    cooperazione    rafforzata
sull'istituzione  della  Procura  europea,  l'autorita'   giudiziaria
nazionale ne trasmette copia alla Procura europea, se il  certificato
si riferisce a un reato in relazione  al  quale  la  Procura  europea
potrebbe esercitare la competenza ai sensi degli articoli  22  e  25,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12
ottobre  2017.  In  ogni  caso,  l'autorita'  giudiziaria   nazionale
trasmette copia dei certificati al procuratore nazionale antimafia  e
antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i  delitti
di cui  all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater  del  codice  di
procedura penale, e  al  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di  cui
all'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale. 
  5. Il Ministro della giustizia  e'  competente  a  richiedere  allo
Stato di emissione il rimborso,  totale  o  parziale,  degli  importi
versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34  del
regolamento. Gli importi ricevuti dallo Stato di emissione  ai  sensi
del periodo precedente affluiscono, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di  cui  all'articolo
61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni. 
  6. Il  Ministero  della  giustizia  provvede  alla  raccolta,  alla
conservazione e alla trasmissione alla Commissione europea  dei  dati
statistici di cui all'articolo 35 del regolamento. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano gli articoli 76 e 87 della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
                «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
                Puo' inviare messaggi alle Camere. 
                Indice le elezioni delle nuove Camere e ne  fissa  la
          prima riunione. 
                Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo. 
                Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
                Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione. 
                Nomina, nei casi indicati dalla legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
                Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
                Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede   il
          Consiglio supremo di difesa costituito  secondo  la  legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
                Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
                Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
                Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, recante
          «Attuazione della decisione  quadro  2006/783/GAI  relativa
          all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
          delle decisioni di confisca», e' pubblicato  nella  G.U.  2
          settembre 2015, n. 203. 
              - Il decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  35,
          recante "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del
          Consiglio, del  22  luglio  2003,  relativa  all'esecuzione
          nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni  o
          di sequestro probatorio", e' pubblicato nella G.U. 11 marzo
          2016, n. 59. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio,  del  12
          ottobre 2017, relativo all'attuazione di  una  cooperazione
          rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»),
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283. 
              - Si riportano gli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater,
          e 407, comma 2, del codice di procedura penale: 
                «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1.  -  3.
          (Omissis). 
                3-bis.  Quando  si  tratta  dei  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli  416,
          sesto e  settimo  comma,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere taluno dei delitti  di  cui  agli  articoli  12,
          commi 1,  3  e  3-ter,  e  12-bis  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  416,  realizzato  allo
          scopo di commettere delitti previsti dagli articoli  473  e
          474, 600, 601, 602, 416-bis,  416-ter,  452-quaterdecies  e
          630 del codice penale, per i delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti
          previsti dall'articolo 74 del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, le funzioni  indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
                3-ter. (Omissis). 
                3-quater. Quando si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
                3-quinquies. (Omissis).» 
                «Art. 407 (Termini di durata massima  delle  indagini
          preliminari). - 1. (Omissis). 
                2. La durata massima e' tuttavia di due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
                  a) i delitti appresso indicati: 
                    1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis
          e  422  del  codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle
          ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed  e)  del
          comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo  unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43; 
                    2)  delitti  consumati  o  tentati  di  cui  agli
          articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma,  e  630
          dello stesso codice penale; 
                    3) delitti commessi avvalendosi delle  condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
                    4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
                    5)    delitti    di    illegale    fabbricazione,
          introduzione  nello  Stato,  messa  in  vendita,  cessione,
          detenzione e porto in luogo pubblico o aperto  al  pubblico
          di armi da guerra  o  tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di
          esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi  comuni
          da sparo escluse quelle  previste  dall'articolo  2,  comma
          terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                    6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma  2,
          e 74 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
                    7) delitto di cui  all'articolo  416  del  codice
          penale  nei  casi  in  cui  e'  obbligatorio  l'arresto  in
          flagranza; 
                    7-bis) dei delitti previsto dagli  articoli  600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3,  e  12-bis
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, e successive modificazioni; 
                b) - d) (Omissis). 
              3. - 3-bis. (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione  della  spesa
          ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le
          prestazioni  di  assistenza  specialistica).  -  1.  -  22.
          (Omissis). 
                23. Le somme di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1,  comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
                24. - 27. (Omissis).».